Marchio: | null |
Numero di modello: | NULL |
Regolamento REACH Allegato XVII Sostanze soggette a restrizioni Aggiunto punto 74
Recentemente, la Gazzetta ufficiale dell'UE ha pubblicato (UE) 2020/1149, aggiungendo una nuova clausola di restrizione sui diisocianati all'allegato XVII del regolamento REACH 74,includere ufficialmente i diisocianati nell'elenco di restrizioni del regolamento REACH, e la ragione per cui è stato aggiunto è la sensibilizzazione respiratoria.
La clausola di restrizione limita principalmente l'uso o la collocazione dei diisocianati come sostanza, componente di un'altra sostanza o miscela per uso industriale e professionale.
I principali requisiti di restrizione sono i seguenti:
Dopo il 24 febbraio 2022 non può essere immesso sul mercato sotto forma di sostanza, componente di altre sostanze o miscela per uso industriale e professionale,a meno che la concentrazione di diisocianati utilizzati da soli o in combinazione non sia inferiore a 00,1% (in peso) e il fornitore garantisce che i destinatari della sostanza o della miscela ricevano la formazione richiesta dalla normativa;e inserisce una dichiarazione sull'imballaggio in modo da distinguerla chiaramente da altre informazioni sull'etichetta: "Dal 24 agosto 2023, una formazione adeguata deve essere effettuata prima dell'applicazione industriale o professionale".
Dopo il 24 agosto 2023 tale sostanza non può essere utilizzata come componente di altre sostanze o in miscele per scopi industriali e professionali,a meno che la concentrazione di diisocianati utilizzati da soli o in combinazione non sia inferiore a 00,1% (in peso),e il datore di lavoro o il lavoratore autonomo si assicura che l'utilizzatore industriale o professionale abbia completato con successo la formazione sull'uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare la sostanza o la miscela.
Le sostanze soggette a restrizioni controllate dall'allegato XVII del regolamento REACH sono molteplici e comprendono idrocarburi policiclici aromatici, ftalati, organotina, azo, rilascio di nichel, ecc.Yibo Testing ricorda alle aziende di migliorare la consapevolezza dei rischi dei prodotti, rispondere attivamente alle modifiche e agli aggiornamenti normativi e indagare la catena di approvvigionamento il prima possibile per garantire la conformità dei prodotti.
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Numero di modello: | NULL |
Regolamento REACH Allegato XVII Sostanze soggette a restrizioni Aggiunto punto 74
Recentemente, la Gazzetta ufficiale dell'UE ha pubblicato (UE) 2020/1149, aggiungendo una nuova clausola di restrizione sui diisocianati all'allegato XVII del regolamento REACH 74,includere ufficialmente i diisocianati nell'elenco di restrizioni del regolamento REACH, e la ragione per cui è stato aggiunto è la sensibilizzazione respiratoria.
La clausola di restrizione limita principalmente l'uso o la collocazione dei diisocianati come sostanza, componente di un'altra sostanza o miscela per uso industriale e professionale.
I principali requisiti di restrizione sono i seguenti:
Dopo il 24 febbraio 2022 non può essere immesso sul mercato sotto forma di sostanza, componente di altre sostanze o miscela per uso industriale e professionale,a meno che la concentrazione di diisocianati utilizzati da soli o in combinazione non sia inferiore a 00,1% (in peso) e il fornitore garantisce che i destinatari della sostanza o della miscela ricevano la formazione richiesta dalla normativa;e inserisce una dichiarazione sull'imballaggio in modo da distinguerla chiaramente da altre informazioni sull'etichetta: "Dal 24 agosto 2023, una formazione adeguata deve essere effettuata prima dell'applicazione industriale o professionale".
Dopo il 24 agosto 2023 tale sostanza non può essere utilizzata come componente di altre sostanze o in miscele per scopi industriali e professionali,a meno che la concentrazione di diisocianati utilizzati da soli o in combinazione non sia inferiore a 00,1% (in peso),e il datore di lavoro o il lavoratore autonomo si assicura che l'utilizzatore industriale o professionale abbia completato con successo la formazione sull'uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare la sostanza o la miscela.
Le sostanze soggette a restrizioni controllate dall'allegato XVII del regolamento REACH sono molteplici e comprendono idrocarburi policiclici aromatici, ftalati, organotina, azo, rilascio di nichel, ecc.Yibo Testing ricorda alle aziende di migliorare la consapevolezza dei rischi dei prodotti, rispondere attivamente alle modifiche e agli aggiornamenti normativi e indagare la catena di approvvigionamento il prima possibile per garantire la conformità dei prodotti.