Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il 12 luglio 2023 il nuovo regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie,recante modifica della direttiva 2008/98/CE e del regolamento (UE) 2019/1020 e abrogazione della direttiva 2006/66/CE.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.
L'attuale direttiva sulle batterie 2006/66/CE sarà abrogata il 18 agosto 2025, con poche eccezioni.
I requisiti del nuovo regolamento (UE) 2023/1542 sulle batterie presentano una serie di modifiche significative rispetto alla direttiva 2006/66/CE sulle batterie, tra cui:
Nuove classificazioni per tutte le batterie in base allo scopo di utilizzo.
Nuova regola aggiunta relativa alla marcatura CE e alla relativa procedura di valutazione della conformità.
Adattamento alle leggi relative al nuovo quadro legislativo, ad esempio gli obblighi degli operatori economici e le attività di vigilanza del mercato.
Rafforzare le politiche e i requisiti in materia di sostenibilità e protezione dell'ambiente, ad esempio la limitazione delle sostanze e le prestazioni e la durata delle batterie;impronta di carbonio e contenuto riciclato, l'etichettatura delle informazioni sul ciclo di vita e sulla salute, il codice QR e il passaporto digitale, la dovuta diligenza sulla catena di approvvigionamento e la rimozione e la sostituzione delle batterie nel prodotto finale, ecc.
Il presente nuovo regolamento si applica non solo alle batterie,ma si applica anche alle batterie incorporate o aggiunte ai prodotti o appositamente progettate per essere incorporate o aggiunte ai prodotti.
Le attività di sorveglianza del mercato di cui al nuovo regolamento inizieranno a decorrere dal 18 febbraio 2024.Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle infrazioni al presente regolamento entro il 18 agosto., 2025.
It’s highly recommended that customers of batteries and end-products incorporating batteries take actions as early as possible to adapt the design and production requirements of products to the new Regulation so that customers could avoid the risks that products may get stuck in customs etc. a causa della non conformità al nuovo regolamento a partire da febbraio 2024 e della non applicazione della regola della marcatura CE, ecc. a partire da agosto 2024.
Tipi di batterie
Batterie portatili (comprese le batterie portatili per uso generale)sigillatopeso ≤ 5 kgnon specificatamente progettati per uso industriale ené una batteria per veicoli elettrici, né una batteria LMT, né una batteria SLIEsempio: batterie per computer portatili o utensili elettrici da 4,5 Volt (3R12), celle a pulsante, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volt (PP3)
Batterie SLI (batterie di avviamento, illuminazione e accensione)con una lunghezza massima di 20 mm o più, ma non superiore a 50 mmpuò essere utilizzato anche per scopi ausiliari o di riservain veicoli, altri mezzi di trasporto o macchineEsempio: batterie di avvio auto
Batterie LMT (batterie di mezzi di trasporto leggeri)sigillatopeso ≤ 25 kgspecificamente progettati per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli a ruote che possono essere alimentati da un solo motore elettrico o da una combinazione di motore e energia umana,compresi i veicoli omologati di categoria L ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013non una batteria per veicoli elettriciEsempio: batteria in E-Bike, E-Scooter
Batterie per veicoli elettricispecificamente progettati per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli ibridi o elettrici della categoria L di cui al regolamento (UE) n. 168/2013, di peso > 25 kg, ocon un'intensità di potenza di potenza superiore a 50 W,Esempio: veicoli ibridi, batterie per veicoli elettrici
Batterie industriali (compresi i sistemi di accumulo di energia a batteria stazionaria)con una lunghezza massima non superiore a 50 mmdestinati ad usi industriali dopo essere stati sottoposti a preparazione per il riutilizzo o il riutilizzo, oqualsiasi altra batteria di peso superiore a 5 kg che non sia né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria LMT, né una batteria SLIEsempio: batteria nel sistema di accumulo di energia in aree private o domestiche, UPS
Conformità della marcatura CE
Sostenibilità, sicurezza, etichettatura e informazioni.
Articolo 6 Restrizioni sulle sostanze
Articolo 7 Impatto di carbonio (batterie per veicoli elettrici, batterie industriali ricaricabili >2 kWh e batterie per motori a motore a motore a motore)
Articolo 8 Contenuto riciclato (batterie industriali>2kWh, batterie per veicoli elettrici, batterie LMT e batterie SLI)
Articolo 9 Requisiti di prestazioni e durata (batterie portatili di uso generale)
Articolo 10 Requisiti di prestazioni e durata (batterie industriali ricaricabili> 2 kWh, batterie LMT e batterie per veicoli elettrici)
Articolo 12 Sicurezza dei sistemi di stoccaggio dell'energia delle batterie stazionarie
Articolo 13 Etichettatura e marcatura delle batterie (compreso il passaporto delle batterie dell'articolo 77,78)
Articolo 14 Informazioni sullo stato di salute e sulla durata di vita prevista delle batterie (sistemi di accumulo di energia delle batterie stazionarie, batterie LMT e batterie EV)
Procedure di valutazione della conformità
Modulo A o D1 o G per gli articoli 6, 9, 10, 12, 13 e 14
Modulo D1 o G per l'articolo 7,8
Commento
Moduli di valutazione della conformità
Modulo A - Controllo interno della produzione
Modulo D1 Assicurazione della qualità del processo di produzione (per le batterie prodotte in serie)
Modulo G Conformità basata sulla verifica unitaria (per le batterie non fabbricate in serie)
* L'organismo notificato UE è coinvolto nei moduli D1 e G.
Documentazione tecnica (per tutti i moduli)
Analisi e valutazione adeguate dei rischi
una descrizione generale della batteria e del suo uso previsto;
la progettazione concettuale e i disegni e gli schemi di fabbricazione dei componenti, dei sottosetti e dei circuiti;
le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere i disegni e gli schemi di cui alla lettera b) e il funzionamento della batteria;
un modello dell'etichetta (articolo 13);
un elenco delle norme armonizzate, delle specifiche comuni (articoli 9, 10, 12, 13, 14, 78);
altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate a fini di misurazione o calcolo (articoli da 6 a 10 e articoli 12, 13 e 14)
i risultati dei calcoli di progettazione effettuati e degli esami effettuati, nonché le prove tecniche o documentali utilizzate;
rapporti di prova.
uno studio a sostegno dei valori e della classe dell'impronta di carbonio di cui all'articolo 7 (solo modulo D1 o G)
uno studio a sostegno della quota di contenuto riciclato di cui all'articolo 8 (solo moduli D1 e G)
Produzione
Assicurarsi che le batterie siano conformi alla documentazione tecnica durante il processo di fabbricazione e il monitoraggio (modulo A o G)
Gestire un sistema di qualità per la produzione, l'ispezione del prodotto finale e la sperimentazione delle batterie e essere soggetti alla sorveglianza dell'organismo notificato (modulo D1)
Audit del sistema di qualità da parte dell'organismo notificato (modulo D1)
Valutare il sistema di qualità per garantire la conformità ai requisiti applicabili di cui agli articoli 6~10, 12~14
Revisione della documentazione tecnica
Eseguire gli esami, i calcoli, le misurazioni e le prove necessari
Verificare l'affidabilità dei dati utilizzati per il calcolo della quota di contenuto riciclato e dei valori e della classe dell'impronta di carbonio, nonché la metodologia di calcolo pertinente
Verifica dell'unità da parte dell'organismo notificato (modulo G)eseguire adeguati esami, calcoli, misurazioni e prove per garantire la conformità ai requisiti applicabili di cui agli articoli 6~10, 12~14
Dichiarazione UE di conformità (per tutti i moduli)
Apposizione della marcatura CE (per tutti i moduli)
Obblighi degli operatori economici (estratto)
Obbligo comune
Conforme agli articoli da 6 a 10, da 12 a 14
Documentazione tecnica
Dichiarazione UE di conformità
1, Marcatura CE
Numero del modello, etichetta come articolo 13
Indirizzo di contatto del fabbricante e dell'importatore
Prendere misure correttive per il prodotto non conforme, compresa la revoca o il ritiro
Informare l'AMS del rischio di non conformità e delle azioni correttive
Rispondere alle richieste, fornire informazioni e documenti alla MSA e cooperare con la MSA
2, Politica di diligenza dovuta
Gli obblighi di un operatore economico (produttore o importatore dell'UE con fatturato > 40 milioni di EUR) in relazione al suo
sistema di gestione
gestione dei rischi
divulgazione di informazioni
verifica da parte di terzi e sorveglianza da parte degli organismi notificati
Per individuare, prevenire e affrontare i rischi sociali e ambientali effettivi e potenziali connessi all'approvvigionamento,trasformazione e commercio delle materie prime e delle materie prime secondarie necessarie per la produzione di batterie, compresi i fornitori della catena e le loro controllate o subappaltatori.
3, Gestione dei rifiuti di batterie
Registrarsi come produttore negli Stati membri
Assumere la responsabilità estesa del produttore e pagare i costi
Assicurare l'informazione sulla prevenzione e la gestione dei rifiuti di batterie
I produttori stabiliscono un sistema di recupero delle batterie e di raccolta e raggiungono il relativo obiettivo di raccolta