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Introduzione di REACH

Il nome completo di REACH è "Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche", che è il regolamento europeo (CE) n. 1907/2006.valutazioneIl 1° giugno 2007 è entrato ufficialmente in vigore. L'obiettivo è garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, promuovere la libera circolazione delle sostanze chimiche sul mercato dell'UE e migliorare la competitività e l'innovazione.

Lista SVHC Ultime notizie

3 settembre 2019: l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha avviato una consultazione pubblica su 4 sostanze proposte per essere aggiunte all'elenco delle sostanze di grande preoccupazione (SVHC).I nomi delle sostanze sono i seguenti::

 

2-benzil-2--1- ((4-morfolinofenil) butanone

2-metil-1- ((4-metiltiofenil)-2-morfolinil-1-propanone

Ftalato di diisoessile

Acido perfluorbutanico-sulfonico (PFBS) e suoi sali

 

16 luglio 2019: l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha aggiornato l'elenco delle SVHC a 201 voci.

 

Gamma di prodotti applicabile

Il campo di applicazione del regolamento REACH è ampio: esso copre quasi tutti i prodotti commerciali non alimentari, per mangimi e farmaceutici.prodotti elettrici ed elettronici, giocattoli, mobili e prodotti per la salute e la bellezza rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento REACH.

Contenuto normativo

Registro

I fabbricanti e gli importatori devono presentare domanda di registrazione di qualsiasi sostanza chimica che raggiunga la soglia di una tonnellata all'anno, indipendentemente dal fatto che la sostanza chimica esista da sola come sostanza chimica,di una larghezza non superiore a 20 mm, o come sostanza o miscela rilasciata da un articolo. Poiché solo gli individui dell'UE o le società stabilite nell'UE possono presentare la registrazione REACH,se una società non UE desidera registrare una sostanza chimicaL'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) è responsabile della valutazione delle informazioni presentate per la registrazione.

 

limite

Ogni sostanza soggetta a restrizioni ha condizioni e ambito di restrizioni diversi.o prodotti contenenti tale sostanza in determinate concentrazioni possono essere vietatiL'appendice XVII contiene l'elenco delle sostanze soggette a restrizioni, che verrà aggiornato periodicamente.

 

Autorizzare

L'autorizzazione ha lo scopo di eliminare o controllare efficacemente i rischi rappresentati dalle sostanze chimiche, in particolare quelle nocive per la salute umana o per l'ambiente.Questo processo è suddiviso in due fasi principali:, ciascuno dei quali impone determinati obblighi ai diversi soggetti interessati della catena di approvvigionamento:

 

Se una sostanza è stata identificata come sostanza molto preoccupante (SVHC) e inserita nell'elenco dei candidati.le informazioni sono immediatamente trasmesse al destinatario dell'articolo nella catena di approvvigionamento;I consumatori possono anche richiedere queste informazioni ai rivenditori, che devono fornirle entro 45 giorni.L'elenco è aggiornato due volte all'anno.

 

 

Le sostanze elencate nell'elenco dei candidati saranno prioritarie per l'inclusione nell'elenco delle autorizzazioni (appendice XIV).Le SVHC elencate nell'elenco delle autorizzazioni non possono essere utilizzate o importate nell'UE dopo una data specifica (denominata data di fine)L'autorizzazione si applica solo alle sostanze chimiche utilizzate nell'UE e/o importate nell'UE, nonché agli articoli fabbricati nell'UE..Questo elenco di autorizzazioni viene aggiornato approssimativamente ogni anno.

 

 

Tutti i prodotti fabbricati o importati nell'UE devono essere conformi a tutti i requisiti REACH applicabili.È importante ricordare che il rispetto di un requisito non concede esenzione da altri requisitiAd esempio, oltre a soddisfare i requisiti associati all'elenco dei candidati, un prodotto potrebbe anche dover soddisfare alcuni requisiti ristretti.

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Il nome completo di REACH è "Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche", che è il regolamento europeo (CE) n. 1907/2006.valutazioneIl 1° giugno 2007 è entrato ufficialmente in vigore. L'obiettivo è garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, promuovere la libera circolazione delle sostanze chimiche sul mercato dell'UE e migliorare la competitività e l'innovazione.

Lista SVHC Ultime notizie

3 settembre 2019: l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha avviato una consultazione pubblica su 4 sostanze proposte per essere aggiunte all'elenco delle sostanze di grande preoccupazione (SVHC).I nomi delle sostanze sono i seguenti::

 

2-benzil-2--1- ((4-morfolinofenil) butanone

2-metil-1- ((4-metiltiofenil)-2-morfolinil-1-propanone

Ftalato di diisoessile

Acido perfluorbutanico-sulfonico (PFBS) e suoi sali

 

16 luglio 2019: l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha aggiornato l'elenco delle SVHC a 201 voci.

 

Gamma di prodotti applicabile

Il campo di applicazione del regolamento REACH è ampio: esso copre quasi tutti i prodotti commerciali non alimentari, per mangimi e farmaceutici.prodotti elettrici ed elettronici, giocattoli, mobili e prodotti per la salute e la bellezza rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento REACH.

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Registro

I fabbricanti e gli importatori devono presentare domanda di registrazione di qualsiasi sostanza chimica che raggiunga la soglia di una tonnellata all'anno, indipendentemente dal fatto che la sostanza chimica esista da sola come sostanza chimica,di una larghezza non superiore a 20 mm, o come sostanza o miscela rilasciata da un articolo. Poiché solo gli individui dell'UE o le società stabilite nell'UE possono presentare la registrazione REACH,se una società non UE desidera registrare una sostanza chimicaL'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) è responsabile della valutazione delle informazioni presentate per la registrazione.

 

limite

Ogni sostanza soggetta a restrizioni ha condizioni e ambito di restrizioni diversi.o prodotti contenenti tale sostanza in determinate concentrazioni possono essere vietatiL'appendice XVII contiene l'elenco delle sostanze soggette a restrizioni, che verrà aggiornato periodicamente.

 

Autorizzare

L'autorizzazione ha lo scopo di eliminare o controllare efficacemente i rischi rappresentati dalle sostanze chimiche, in particolare quelle nocive per la salute umana o per l'ambiente.Questo processo è suddiviso in due fasi principali:, ciascuno dei quali impone determinati obblighi ai diversi soggetti interessati della catena di approvvigionamento:

 

Se una sostanza è stata identificata come sostanza molto preoccupante (SVHC) e inserita nell'elenco dei candidati.le informazioni sono immediatamente trasmesse al destinatario dell'articolo nella catena di approvvigionamento;I consumatori possono anche richiedere queste informazioni ai rivenditori, che devono fornirle entro 45 giorni.L'elenco è aggiornato due volte all'anno.

 

 

Le sostanze elencate nell'elenco dei candidati saranno prioritarie per l'inclusione nell'elenco delle autorizzazioni (appendice XIV).Le SVHC elencate nell'elenco delle autorizzazioni non possono essere utilizzate o importate nell'UE dopo una data specifica (denominata data di fine)L'autorizzazione si applica solo alle sostanze chimiche utilizzate nell'UE e/o importate nell'UE, nonché agli articoli fabbricati nell'UE..Questo elenco di autorizzazioni viene aggiornato approssimativamente ogni anno.

 

 

Tutti i prodotti fabbricati o importati nell'UE devono essere conformi a tutti i requisiti REACH applicabili.È importante ricordare che il rispetto di un requisito non concede esenzione da altri requisitiAd esempio, oltre a soddisfare i requisiti associati all'elenco dei candidati, un prodotto potrebbe anche dover soddisfare alcuni requisiti ristretti.