Marchio: | LCS Compliance Laboratory |
Numero di modello: | Requisito Amazon: regolamento (UE) n. 995/2010 |
MOQ: | 1pc |
prezzo: | 100USD |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Metodo di prova:
Gli operatori che immetteranno in commercio legname e prodotti in legno sono tenuti a:
Paesi applicabili:
Francia; Italia; Germania; Spagna; Paesi Bassi; Turchia; Svezia; Polonia; Belgio
Requisito/limiti:
Obblighi degli operatori
1.È vietato l'immissione sul mercato del legname ottenuto illegalmente o dei prodotti derivati da tale legname.
2.Gli operatori esercitano la dovuta diligenza quando introducono nel mercato il legname o i prodotti in legno e, a tal fine, utilizzano un quadro di procedure e misure,in appresso denominato "sistema di dovuta diligenza", di cui all'articolo 6.
3.Ogni operatore deve mantenere e valutare regolarmente il sistema di diligenza dovuta che utilizza,salvo nel caso in cui l'operatore faccia ricorso a un sistema di diligenza dovuta istituito da un'organizzazione di monitoraggio di cui all'articolo 8. Existing supervision systems under national legislation and any voluntary chain of custody mechanism which fulfil the requirements of this Regulation may be used as a basis for the due diligence system. "
Scopo del prodotto:
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che introducono per la prima volta nel mercato interno il legname e i prodotti in legno, nonché gli obblighi degli operatori.
Marchio: | LCS Compliance Laboratory |
Numero di modello: | Requisito Amazon: regolamento (UE) n. 995/2010 |
MOQ: | 1pc |
prezzo: | 100USD |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Metodo di prova:
Gli operatori che immetteranno in commercio legname e prodotti in legno sono tenuti a:
Paesi applicabili:
Francia; Italia; Germania; Spagna; Paesi Bassi; Turchia; Svezia; Polonia; Belgio
Requisito/limiti:
Obblighi degli operatori
1.È vietato l'immissione sul mercato del legname ottenuto illegalmente o dei prodotti derivati da tale legname.
2.Gli operatori esercitano la dovuta diligenza quando introducono nel mercato il legname o i prodotti in legno e, a tal fine, utilizzano un quadro di procedure e misure,in appresso denominato "sistema di dovuta diligenza", di cui all'articolo 6.
3.Ogni operatore deve mantenere e valutare regolarmente il sistema di diligenza dovuta che utilizza,salvo nel caso in cui l'operatore faccia ricorso a un sistema di diligenza dovuta istituito da un'organizzazione di monitoraggio di cui all'articolo 8. Existing supervision systems under national legislation and any voluntary chain of custody mechanism which fulfil the requirements of this Regulation may be used as a basis for the due diligence system. "
Scopo del prodotto:
Il presente regolamento stabilisce gli obblighi degli operatori che introducono per la prima volta nel mercato interno il legname e i prodotti in legno, nonché gli obblighi degli operatori.